
Obiettivo
Il servizio consente di compilare ed emettere il FIR in formato cartaceo, conforme al modello di cui all’allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 dello stesso D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e di vidimare in maniera digitale il FIR.
Destinatari
Il servizio è rivolto ai soggetti tenuti ad emettere il FIR che non sono iscritti ed agli operatori iscritti al RENTRI; per questi ultimi il servizio è fruibile fino all’obbligo di entrata in vigore della tenuta digitale del FIR. Il servizio è rivolto, in particolar modo, a chi non dispone di sistemi gestionali.
Modalità di fruizione
Il servizio è reso disponibile mediante applicazione web della piattaforma telematica RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
Modalità di accesso
Il servizio consente agli utenti che rappresentano l’operatore di accedere, tramite portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.
Funzionalità rese disponibili dal servizio
Il servizio rende possibili le seguenti operazioni:
Registrazione
I. Accesso al servizio con autenticazione digitale da parte del rappresentante dell’operatore. Nel caso d’impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (Enti, professionisti e altri soggetti non identificabili attraverso l’interrogazione del Registro Imprese) il sistema invia alla PEC dell’Ente (desunta da indice PA) o della persona (tramite INI PEC) una richiesta di conferma del titolo di rappresentanza.
II. Creazione di un profilo operatore con recupero dei dati del Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali.
III. Inserimento e aggiornamento degli elementi identificativi degli incaricati che svolgeranno l’attività per conto dell’operatore, che non devono avere titolo di rappresentanza ma devono accedere anch’essi con autenticazione digitale.
Vidimazione digitale e compilazione del formulario
IV. Possibilità di creazione di un “blocco virtuale” di FIR, al quale saranno associati i FIR prodotti successivamente dall’utente. Il blocco che dà origine alla numerazione dei FIR può essere unico a livello di operatore, oppure si possono avere più blocchi di FIR distinti per ogni unità locale.
V. Emissione del FIR vidimato digitalmente e identificato da un identificativo univoco rilasciato dal RENTRI.
VI. Inserimento dei dati relativi a produttore/detentore, trasportatore, destinatario, eventuale intermediario, tipologia e quantità stimata di rifiuto mediante applicazione web.
Stampa del formulario cartaceo
VII. Produzione del file in formato pdf conforme ai modelli di cui all’allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 con possibilità di compilazione manuale in alternativa alla compilazione mediante applicazione web.
Accesso e consultazione
VIII. Accesso da parte dell’operatore con possibilità di consultazione dei dati inseriti.