Novità sulla gestione del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR)

Scadenzario

Dal 13 febbraio 2025 saranno adottati nuovi modelli e nuove modalità di vidimazione.

Soggetti obbligati all’utilizzo del nuovo modello del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR)

Tutti i soggetti che devono emettere il FIR, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

Utilizzo degli attuali (vecchi) modelli Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR)

Il modello del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio modello”) può essere utilizzato sino al 12 febbraio 2025.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati. A decorre dal 13 febbraio 2025 sono abrogati:
• il decreto 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
• la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto.

Utilizzo dei Nuovi modelli Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportati nell'Allegato II al D.M. 4 aprile 2023 n.59. Le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli sono riportate nel decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251 disponibile sul sito del RENTRI.

Vidimazione Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR)

  • Fino al 12 febbraio 2025: vidimazione cartacea e digitale

    la vidimazione può essere effettuata in modalità cartacea: a. direttamente presso la Camera di Commercio; b. in modalità digitale, tramite l'applicazione VIVIFIR, accessibile anche tramite interoperabilità dai sistemi gestionali degli operatori.

  • Dal 13 febbraio 2025:
    solo vidimazione digitale

    data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. “nuovi modelli”), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
    Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando un proprio sistema gestionale oppurei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
    Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:
    a. il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
    b. i “servizi di supporto” messi a disposizione dal portale RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale.
    I “servizi di supporto” possono essere utilizzati da:
    a. l’operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori” (dopo aver effettuato l'iscrizione al RENTRI).
    b. l'operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti” (dopo aver effettuato la registrazione al RENTRI).

  • Tempistica per la fruizione del servizio di vidimazione digitale del FIR

    Tenuto conto che i nuovi modelli, di cui all’allegato II dello stesso D.M. 4 aprile 2023, n. 59, non possono essere utilizzati prima del 13 febbraio 2025, gli operatori iscritti al RENTRI o registrati all’area “Produttori non iscritti” che sarà attiva a partire dal 15 dicembre 2024 potranno procedere alla vidimazione digitale attraverso i servizi messi a disposizione dalle Camere di commercio per il tramite del RENTRI a decorrere dal 23 gennaio 2025. La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.

Compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) cartaceo

Si illustrano di seguito le modalità di compilazione e vidimazione
del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) cartaceo tramite il portale RENTRI

A decorrere dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti (enti, imprese o altre organizzazioni) che non dispongono di sistemi gestionali per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i “servizi di supporto” resi disponibili dal portale RENTRI.
Per l’utilizzo dei servizi di supporto:
a. il soggetto già iscritto al RENTRI accede all’area riservata “Operatori” (dopo aver effettuato l'iscrizione al RENTRI v. LINK);
b. il soggetto non ancora iscritto, o non soggetto ad obbligo di iscrizione, accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti” (dopo aver effettuato la registrazione al RENTRI).
L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE).
I servizi di supporto consentono:
1. l’emissione del FIR cartaceo vidimato digitalmente e identificato da un numero univoco rilasciato dal RENTRI. L’operatore può decidere se avere un’unica numerazione progressiva dei FIR per tutte le sue unità locali, oppure numerazioni progressive distinte per ciascuna unità locale;
2. l’inserimento dei dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto;
3. la produzione del file in formato pdf ai fini della stampa, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, con possibilità di compilazione manuale in alternativa a quella mediante applicazione web.
Il FIR stampato in duplice copia verrà sottoscritto in maniera autografa dal produttore e dal trasportatore e accompagnerà il rifiuto durante tutto il trasporto.

Gestione del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) cartaceo

Si illustrano di seguito le modalità di gestione del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) cartaceo da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione.

  • Produttore

    la vidimazione può essere effettuata in modalità cartacea:
    a. direttamente presso la Camera di Commercio;
    b. in modalità digitale, tramite l'applicazione VIVIFIR, accessibile anche tramite interoperabilità dai sistemi gestionali degli operatori.

  • Trasportatore

    Anche il trasportatore firma entrambe le copie del formulario in maniera autografa e lascia una di esse al produttore.
    Il trasportatore può integrare la copia in suo possesso aggiungendo eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi straordinari accaduti durante il trasporto (per esempio sosta tecnica o trasbordo parziale o totale).

  • Destinatario

    Il destinatario nel momento in cui riceve la copia del formulario, la integra con le informazioni di sua competenza (accettazione o respingimento, data, quantità accettata), la sottoscrive e la conserva, rilasciandone una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

  • Attenzione!

    Il trasportatore provvede a trasmettere la copia del FIR sottoscritto dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e riportati nel FIR.
    La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
    a) consegna diretta;
    b) posta elettronica certificata;
    c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

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